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Risoluzione dell'Agenzia delle entrate in materia di sponsorizzazioni [05 lug 10 12:40 by Avv. Martinelli]
Risoluzione dell'Agenzia delle entrate in materia di sponsorizzazioni

È stata pubblicata la risoluzione n. 57/E dell'Agenzia delle Entrate che contiene interessanti precisazioni in materia di deducibilità dal reddito d’impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

All’art.90, comma 8, della legge 27 novembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) è disciplinata infatti una “presunzione assoluta” per cui, i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituisce, per il soggetto erogante fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei suoi prodotti mediante una specifica attività del beneficiario.

L’esistenza di detta presunzione era stata confermata anche in una precedente circolare 21/E del 2003, in cui si precisava che la fruibilità dell’agevolazione in argomento era subordinata solo alla sussistenza delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati fossero necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) a fronte dell’erogazione delle somme fosse riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione

L’Agenzia passa poi a vagliare la deducibilità di quei corrispettivi che eccedono l’importo fissato dalla norma e che vengano comunque erogati a fronte di contratti, stipulati con società e associazioni sportive dilettantistiche aventi comunque tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria

Afferma l’Agenzia che, seguendo la ratio dell’art. 90, diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche che vede nelle attività di sponsorizzazione la sua maggiore fonte di finanziamento, si deriva che la previsione contenuta nella citata norma, non introduce un limite massimo all’integrale deducibilità dal reddito d’impresa delle somme corrisposte in favore di questi enti, ma individua l’importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità.

L’eccedenza in discorso pertanto, sarà deducibile dall’impresa erogante secondo le ordinarie regole previste dal TUIR, e il corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro, potrà eventualmente essere integralmente dedotto “ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria”.

Ovviamente viene richiesto il rispetto dei requisiti di cui all’art.109 TUIR che prevede, ai fini della deducibilità di tali spese dal reddito d’impresa, la competenza rispetto al periodo d’imposta, la certezza, la determinabilità e l’inerenza della spesa dedotta.

Una simile circostanza costituisce un forte incentivo per le imprese ad investire in maniera anche più importante, qualora le proprie finanze lo consentissero, in favore dello sport dilettantistico.

Si ricorda infine alle associazioni e società sportive dilettantistiche che avessero optato per il regime forfetario disposto dalla L. 398/91, che le somme percepire in forza di contratti di sponsorizzazione concorreranno a determinare la soglia dei 250 mila euro che legittima l’adesione al suddetto regime e il superamento della stessa comporta per l’ente sportivo, la decadenza dai benefici fiscali in esso previsti con conseguente applicazione del regime ordinario per computo delle imposte sui redditi e Iva.

Avv. Guido Martinelli





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